Art. 1 Ambito di applicazione
- La società Francesco Pisani & Figli S.p.A., d’ora innanzi “Venditore”, vende i propri prodotti e fornisce i propri Clienti sulla base delle presenti “Condizioni Generali di Vendita” (CGV), presenti sul sito aziendale e sul Modulo di Conferma Ordine, che superano e derogano ogni previsione di legge e/o ogni altra precedente pattuizione con esse contrastanti.
- Le presenti CGV non possono essere modificate che per patto espresso da concludersi, tra Venditore e Cliente, in forma scritta a pena di inefficacia.
- Il Venditore ha la facoltà di modificare unilateralmente le presenti CGV dandone notizia mediante pubblicazione sul proprio sito web.
- Eventuali offerte promozionali, campioni dimostrativi (salvo quelli forniti in relazione ad uno specifico ordine massivo), illustrazioni e opuscoli, sono diffusi a mero scopo indicativo e non possono ritenersi vincolanti in ordine alla conformità del prodotto.
Art. 2 Vincoli contrattuali
- Il vincolo contrattuale tra Venditore e Cliente si costituisce al momento dell’accettazione dell’ordine da parte del primo, realizzabile mediante trasmissione del ‘Modulo di Conferma dell’Ordine’ od in altra modalità equipollente purché idonea a rendere edotto il Cliente dell’accettazione.
- Eventuali difformità tra l’ordine del Cliente e quanto riportato nel ‘Modulo di Conferma dell’Ordine’ trasmesso dal Venditore, devono essere contestate per iscritto entro dal Cliente entro tre giorni da tale trasmissione, a pena di decadenza. In mancanza si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente.
- L’esecuzione diretta dell’ordine da parte del Venditore ne comporta l’accettazione per fatti concludenti.
Art. 3 Caratteristiche dei prodotti
- I prodotti realizzati dal venditore rispondono alle specifiche tecniche rilevabili dagli usi, dalla prassi e dalle norme che regolano la produzione ed il commercio di prodotti in carta e cartone.
- Il Cliente è unico responsabile degli obblighi di informazione relativamente alla natura dei prodotti da confezionare con gli imballaggi forniti dal Venditore e dell’assolvimento di tutti gli oneri di legge concernenti la qualità del prodotto confezionato, la sua commerciabilità, la sua identificazione, ed infine la liceità della grafica richiesta anche in termini di proprietà intellettuale, con impegno alla manleva totalitaria del venditore.
Art. 4 Prezzi e condizioni di pagamento
- Tutti prezzi dichiarati dal Venditore si intendono al netto dell’Iva e non comprendono: a) i costi di magazzinaggio; b) le spese di stoccaggio; c) il costo degli ausili della produzione funzionali alla grafica ed alla stampa, compresi i relativi impianti e fustelle, che rimarranno nella disponibilità ed in proprietà al Venditore, senza obbligo di indennizzo.
- I pagamenti vanno eseguiti dal Cliente entro i termini stabiliti e riportati nel Modulo di Conferma dell’Ordine. Il mancato o ritardato adempimento da parte del Cliente comporterà l’automatica applicazione a suo carico degli interessi moratori di cui all’art. 5 Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- Il ritardo nei pagamenti costituisce inadempimento di non scarsa importanza del Cliente, come tale valutabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 ss. c.c.
- Il Cliente non potrà sospendere i pagamenti per alcun motivo, salvo procedervi con riserva scritta ‘solve et repete’.
Art. 5 Termini di consegna del prodotto
- I termini di consegna: a) vanno computati in giorni lavorativi; b) decorrono dal momento in cui siano stati definiti irrevocabilmente tutti gli elementi della fornitura; c) si sospendono automaticamente durante il controllo dei campioni di produzione da parte del Cliente od in caso di modifiche concordate dell’ordine che richiedano una diversa tempistica di produzione.
- Qualora sia previsto il ritiro della merce presso il Venditore, il Cliente o chi per esso, previa verifica della merce e delle quantità di essa, dovrà consegnare al Venditore il ‘Modulo di Conferma dell’Ordine’ minuto di dicitura ‘quietanza di ritiro merce’ timbrata e firmata del Cliente con data al dì del ritiro.
- Il ritardo nella consegna che non sia dovuto a colpa grave del Venditore sarà sempre tollerato del Cliente, a meno che il termine non sia stato espressamente previsto come ‘tassativo’ dalle parti o sia inutilmente decorso per colpa grave del Venditore. Qualora non sia previsto alcun termine di consegna, si farà ricorso ai tempi di consegna ricavabili dalla prassi o da eventuali forniture di analoga tipologia e dimensione già effettuate in favore del medesimo Cliente.
- Il mancato ritiro della merce da parte del Cliente presso il Venditore entro dieci giorni dalla messa a disposizione della stessa, autorizzerà il venditore a richiedere un’indennità giornaliera di custodia ed occupazione pari ad € 5 oltre Iva per ciascun metro cubo di volume di prodotto, da contabilizzarsi il giorno ultimo di ciascun mese. Fermo restando quanto sopra, a far data dal sesto mese di giacenza interamente compiuto, il Cliente avrà l’obbligo di pagare immediatamente la merce ed il Venditore avrà la facoltà di consegnare forzatamente la merce e, in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la merce, pur fermo ed impregiudicato il credito maturato, potrà trasferire la merce stessa al macero a spese del ‘Cliente’ che rimarrà obbligato alla refusione a prima e semplice richiesta, senza oneri ed obblighi di sorta a carico del Venditore, né possibili contestazioni sull’an ed il quantum da parte del Cliente inerte.
- Il Venditore non risponde dell’impossibilità o dei ritardi della consegna dovuti a fatto del Vettore o dei terzi in genere, od a cause di forza maggiore e/o imprevedibili al momento della conclusione del contratto, ivi inclusi ritardi nella produzione del materiale primitivo, incidenti, scioperi, serrate, carenza di corrente elettrica, di acqua, di materie prime e di materie di esercizio o difficoltà di approvvigionamento, interruzioni considerevoli del traffico e ogni altro fattore di impedimento non ascrivibile al Venditore. In tal caso i previsti termini di consegna dovranno intendersi prorogati automaticamente della durata dell’impedimento e fino alla sua cessazione, oltre ad un congruo periodo di ripresa. Se l’impedimento si protrae oltre i tre mesi, entrambe le parti possono recedere dal contratto, fermo restando l’obbligo del Cliente di indennizzare il Venditore nella misura del 50% dei costi sostenuti per la produzione parziale in caso di merci semilavorate, e nella misura dovuta per la produzione parziale in caso di prodotti ultimati.
Art. 6 Garanzie per vizi e difetti del prodotto
- La garanzia per vizi e difetti del prodotto fornito opera a condizione che non siano di poco conto e che Cliente ne faccia denuncia per iscritto, con una puntuale descrizione e documentazione fotografica a corredo, perentoriamente entro tre giorni dalla consegna della merce in caso di vizi palesi e entro trenta giorni in caso di vizi occulti. Il Cliente in tal caso deve cooperare in ogni modo per consentire al Venditore una rapida ispezione e verifica del prodotto, conservandolo adeguatamente.
- Non opera alcuna garanzia per vizi o difetti dei prodotti provocati dal trasporto, né per vizi o difetti derivanti da cattiva custodia ed uso improprio del prodotto da parte del Cliente, né in ogni caso per vizi o difetti che non siano imputabili in via diretta ed esclusiva al Venditore.
- A fronte di vizi e difetti, il Cliente non è in alcun caso esonerato dal pagamento del prodotto, a pena di decadenza dal diritto di garanzia.
- Il Venditore sarà obbligato nei limiti della restituzione del prezzo o della sostituzione del prodotto, a sua discrezione, senza dover rispondere di danni indiretti o supplementari verso il Cliente od i terzi che con questo intrattengano rapporti negoziali.
- E’ esclusa ogni altra forma di garanzia.
- Il Venditore non è responsabile per errori di stampa che il cliente non abbia rilevato in sede di verifica della bozza stampa, o dimensionali sul campione anonimo, se richiesto, né per l’utilizzo di materiali prestabiliti dal cliente (ad es. accessori in cartone, colle, colori, vernici, impianti stampa o fustelle).
- Ferme restando le previsioni di cui al presente articolo, il Venditore risponde dei soli danni provocati nei casi di colpa grave o dolo.
Art.7 Tolleranze
- Le tolleranze ammesse sulle grammature e sui formati devono essere considerate nell’insieme della fornitura. Si intende tolleranza accettata ± il 5% sulla grammatura convenuta delle carte e dei cartoni ondulati in fogli o trasformati in imballaggi.
- Qualora venga indicato il peso minimo e massimo, il 5% sarà calcolato sulla media dei due pesi.
- Per la quantità il Compratore è tenuto ad accettare la quantità fornita sino ad una differenza in più o in meno su quanto ordinato come di seguito:
Per casse o fogli con superficie > 0.7 mq/pz
- 20% sino a 500 casse o fogli
- 10% tra 501 e 2000 casse o fogli
- 7% tra 2001 e 4000 casse o fogli
- 3% oltre 4000 casse o fogli
Per casse o fogli con superficie < 0.7 mq/pz
- 20% sino a 1000 casse o fogli
- 10% tra 1001 e 4000 casse o fogli
- 7% tra 4001 e 12000 casse o fogli
- 3% oltre 12000 casse o fogli
- Il Cliente rimane obbligato ad accettare fino ad un massimo del 5% di seconda scelta, consegnata in relazione alla partita fornita, senza che ciò dia luogo a variazioni di prezzo. È in facoltà del fornitore consegnare un ulteriore 3% di seconda scelta, praticando per questo quantitativo una riduzione del 10% sul prezzo pattuito.
- In merito alle dimensioni, per il cartone ondulato a fogli è ammessa una tolleranza di +/- 2 mm nel senso dell’altezza e di 6 mm in più e 3 mm in meno nel senso della lunghezza, mentre per gli imballaggi è ammessa una tolleranza di +/- 2 mm su ognuna delle dimensioni interne.
- Tolleranze sul colore: eventuali differenze di tonalità delle tinte di presentazione delle carte impiegate non danno luogo a reclami anche se le differenze si verificano nelle partite relativa ad un medesimo ordine.
Analoga tolleranza è ammessa per la tonalità dei colori di stampa.
- In caso di violazione dei suddetti parametri, il Cliente potrà eccepirla nei termini e con le modalità previste per la denuncia dei vizi e secondo le restanti previsioni del presente CGV applicabili. Nel caso in cui leggi o regolamenti in vigore imponessero al venditore di fornire particolari garanzie relativamente alle caratteristiche dei materiali e/o dell’imballaggio stesso durante il suo impiego, il Cliente è tenuto a farne specificata richiesta e a fornire tutte le indicazioni necessarie.
Art. 8 Note relative allo stoccaggio presso il Cliente
- Il Cliente s’impegna a osservare quanto segue, per lo stoccaggio di scatole in cartone ondulato, cartone in fogli e imballi in genere: vanno conservati a una temperatura di 10-35°C e con una percentuale di umidità relativa tra 40-75%.
- Il materiale di imballaggio deve essere consumato in base alla sequenza di consegna.
- La durata di stoccaggio non deve superare i 6 (sei) mesi. Oltre tale termine, non si garantisce più la funzionalità tecnica degli imballaggi.
Art.9 Protezione dati riservati o sensibili
- Entrambe le parti si impegnano a trattare con la massima riservatezza, tutelare dall’accesso, dall’utilizzo e dalla pubblicazione non consentiti e a non divulgare a terzi tutte le informazioni non pubbliche, di natura tecnica e commerciale, loro trasmesse o divenute note, relative all’attività aziendale dell’altra parte, in particolare know-how, metodi di produzione, costruzioni, disegni, specifiche, campioni, modelli, composizioni dei materiali e simili in-formazioni e materiali (“segreti aziendali”), anche oltre la durata della collaborazione per ulteriori cinque anni dalla conclusione, fatta eccezione per le consociate nonché per i terzi eventualmente autorizzati all’esecuzione del contratto ai quali le parti impongono corrispondenti obblighi di segretezza.
- L’obbligo di segretezza non vale per le informazioni che erano già note o generalmente accessibili alla parte che le ha ricevute già prima che l’altra parte gliele comunicasse o che successivamente diventano note o generalmente accessibili senza rottura di un obbligo di segretezza a opera della parte ricevente, che si sono sviluppate indipendentemente dalla conoscenza delle informazioni a essa rese note in base al contratto o per le quali sussiste un obbligo di pubblicazione disposto dalla legge, dalle autorità o dal tribunale.
- Alle parti viene fatto divieto di diffondere segreti aziendali dell’altra parte attraverso osservazione, ispezione, smontaggio, analisi di prodotti, informazioni od oggetti.
- Entrambe le parti si impegnano ad attenersi a tutte le disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati.
Art. 10 Controversie
- Per qualsiasi controversia sull’esecuzione o sull’interpretazione delle presenti condizioni CGV sarà competente in via esclusiva il Foro di Cassino che deciderà secondo la legge italiana.